Art. 3

Raccolta, trasporto e magazzinaggio

In vigore dal 19 gen 2005
Raccolta, trasporto e magazzinaggio 1.   I prodotti vanno raccolti, trasportati e identificati a norma delle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002. Tuttavia, il primo paragrafo non sarà applicabile agli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti in conformità con l’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE nel caso di raccolta e di rinvio ai loro stabilimenti di prodotti in precedenza consegnati ai clienti. 2.   I prodotti devono essere immagazzinati a una temperatura appropriata, per evitare qualsivoglia rischio per la salute umana o animale: a) in un impianto di magazzinaggio apposito, riconosciuto conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; o b) in un’area di magazzinaggio separata, appositamente destinata allo scopo, riconosciuta in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE. 3.   I campioni del prodotto finale, prelevati nel corso o al termine dell’immagazzinamento, devono rispettare quanto meno i criteri microbiologici fissati al capitolo I, parte D, punto 10, dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:79:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Raccolta, trasporto e magazzinaggio (Art. 3 Regolamento (UE) 2005/79) — Testo vigente | Portale Normativo