Art. 3
Raccolta, trasporto e magazzinaggio
In vigore dal 19 gen 2005
Raccolta, trasporto e magazzinaggio
1. I prodotti vanno raccolti, trasportati e identificati a norma delle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Tuttavia, il primo paragrafo non sarà applicabile agli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti in conformità con l’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE nel caso di raccolta e di rinvio ai loro stabilimenti di prodotti in precedenza consegnati ai clienti.
2. I prodotti devono essere immagazzinati a una temperatura appropriata, per evitare qualsivoglia rischio per la salute umana o animale:
a)
in un impianto di magazzinaggio apposito, riconosciuto conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; o
b)
in un’area di magazzinaggio separata, appositamente destinata allo scopo, riconosciuta in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE.
3. I campioni del prodotto finale, prelevati nel corso o al termine dell’immagazzinamento, devono rispettare quanto meno i criteri microbiologici fissati al capitolo I, parte D, punto 10, dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:79:oj#art-3