Art. 1

Autorizzazione generale da parte degli Stati membri

In vigore dal 19 gen 2005
Autorizzazione generale da parte degli Stati membri Gli Stati membri autorizzano la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l’utilizzo e il magazzinaggio di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, ai quali si applica la definizione di materiale della categoria 3, di cui all’, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 1774/2002, che non sono stati trasformati in conformità con il disposto del capitolo V dell’allegato VII dello stesso regolamento («i prodotti»), purché tali attività e tali prodotti soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.
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