Art. 4

Autorizzazione, registrazione e misure di controllo

In vigore dal 19 gen 2005
Autorizzazione, registrazione e misure di controllo 1.   Gli impianti di trasformazione del latte, riconosciuti in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, e le aziende autorizzate in conformità col disposto degli allegati del presente regolamento, sono registrate allo scopo specifico dall’autorità competente. 2.   L’autorità competente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che gli operatori degli impianti e delle aziende registrate rispettino le condizioni previste dal presente regolamento.
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