Art. 4
Autorizzazione, registrazione e misure di controllo
In vigore dal 19 gen 2005
Autorizzazione, registrazione e misure di controllo
1. Gli impianti di trasformazione del latte, riconosciuti in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, e le aziende autorizzate in conformità col disposto degli allegati del presente regolamento, sono registrate allo scopo specifico dall’autorità competente.
2. L’autorità competente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che gli operatori degli impianti e delle aziende registrate rispettino le condizioni previste dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:79:oj#art-4