Art. 7
Controllo dell'esecuzione dei compiti
In vigore dal 23 dic 2004
L’Autorità vigila alla buona esecuzione dei compiti che essa affida agli organismi iscritti sull'elenco. Essa prende tutte le misure necessarie per assicurarsi del rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'. In caso di non ottemperanza a detti criteri e condizioni, l'Autorità applica misure correttive. Se del caso, essa può procedere alla sostituzione dell'organismo.
Nel caso di compiti che siano oggetto di sovvenzioni, si applicano le sanzioni previste nel regolamento finanziario dell'Autorità e nelle sue modalità di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2230:oj#art-7