Art. 5
Sostegno finanziario
In vigore dal 23 dic 2004
1. L’Autorità può decidere di corredare di un sostegno finanziario i compiti affidati agli organismi iscritti sull'elenco allorché questi presentino un interesse particolare per contribuire alla realizzazione delle mansioni dell'Autorità o alla realizzazione delle priorità stabilite nei suoi programmi di lavoro o qualora l'assistenza dell'Autorità sia richiesta con urgenza dalla Commissione, in particolare per consentire di far fronte a situazioni di crisi.
2. Il sostegno finanziario si realizza col versamento di sovvenzioni stabilite e concesse conformemente al regolamento finanziario dell'Autorità e alle sue modalità di esecuzione.
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