Art. 6

Criteri di qualità armonizzati e condizioni di esecuzione

In vigore dal 23 dic 2004
1.   Previa consultazione della Commissione, l'Autorità determina criteri di qualità armonizzati per l'esecuzione dei compiti che essa affida agli organismi iscritti sull'elenco, e in particolare: a) criteri tali da assicurare l'esecuzione dei compiti con un livello elevato di qualità scientifica e tecnica, in particolare per quanto concerne le qualifiche scientifiche e/o tecniche del personale assegnato al compito; b) criteri relativi alle risorse e ai mezzi che possono essere consacrati alla realizzazione di tali compiti, in particolare quelli che consentono che un compito sia realizzato entro scadenze predeterminate; c) criteri legati all'esistenza di regole e procedure che consentono, per una categoria di compiti particolari, di assicurare che essi saranno espletati secondo principi di indipendenza e di integrità e nel rispetto della riservatezza. 2.   Le condizioni specifiche di esecuzione dei compiti affidati a organismi iscritti sull'elenco sono fissate nelle convenzioni specifiche stipulate tra l'Autorità e ciascuno degli organismi interessati.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/2230 — Criteri di qualità armonizzati e condizioni di esecuzione | Portale Normativo