Art. 8
Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie
In vigore dal 22 dic 2004
Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie
1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:
a)
se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
b)
quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita, oppure
c)
per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco, oppure
d)
per le aringhe quando le catture sono conformi alle misure di cui al punto 12 dell’allegato III; oppure
e)
per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise a bordo o al momento dello sbarco; oppure;
f)
quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98 o del regolamento (CE) n. 88/98.
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (e) e (f).
3. In deroga al paragrafo 1, quando uno Stato membro ha esaurito le possibilità di pesca all’aringa nelle sottozone II (acque CE), III e IV e nella sottodivisione VIId, alle navi che battono bandiera di uno degli Stati membri, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.
4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli del regolamento (CE) n. 850/98 e gli del regolamento (CE) n. 88/98.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:27:oj#art-8