Art. 43
Pesca dello scorfano
In vigore dal 22 dic 2004
Pesca dello scorfano
1. Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente.
Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.
Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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