Art. 43 · Pesca dello scorfano

Art. 43

Pesca dello scorfano

In vigore dal 22 dic 2004
Pesca dello scorfano 1.   Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.
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