Art. 41

Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti

In vigore dal 22 dic 2004
Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione siano vietati.
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Art. 41 Regolamento (UE) 2005/27 — Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti | Portale Normativo