Art. 40

Ispezioni nei porti

In vigore dal 22 dic 2004
Ispezioni nei porti 1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO della NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO. 2.   Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori. 3.   Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione. 4.   Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione.
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Art. 40 Regolamento (UE) 2005/27 — Ispezioni nei porti | Portale Normativo