Art. 40 · Ispezioni nei porti

Art. 40

Ispezioni nei porti

In vigore dal 22 dic 2004
Ispezioni nei porti 1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO della NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO. 2.   Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori. 3.   Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione. 4.   Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione.
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