Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 dic 2004
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «periodo 2005-2007», il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 di cui all’, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE; b) «periodo 2008-2012 e successivi periodi quinquennali», il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e i periodi quinquennali consecutivi di cui all’, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE; c) «titolare del conto», la persona che detiene un conto nel sistema dei registri; d) «quantità assegnata», la quantità di emissioni di gas serra, espressa in tonnellate di CO2 equivalenti, calcolata sulla base dei livelli di emissione determinati a norma dell’ della decisione n. 280/2004/CE; e) «unità di quantità assegnata» (Assigned Amount Unit — AAU), un’unità rilasciata a norma dell’, paragrafo 3 della decisione n. 280/2004/CE; f) «rappresentante autorizzato», una persona fisica autorizzata a rappresentare l’amministratore centrale, l’amministratore di un registro, il titolare di un conto o il responsabile di una verifica in conformità del disposto dell’; g) «registro CDM», il registro istituito, gestito e mantenuto dall’organo esecutivo del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism — CDM) in conformità dell’ del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate in virtù della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo medesimo; h) «amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE, incaricata della gestione e della tenuta del catalogo indipendente comunitario delle operazioni; i) «catalogo indipendente comunitario delle operazioni» (Community Independent Transaction Log — CITL), il catalogo indipendente previsto dall’, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE per la registrazione delle operazioni di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni, istituito, gestito e mantenuto in conformità del disposto dell’; j) «autorità competente», l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE; k) «difformità», un’irregolarità accertata dal CITL o dal catalogo UNFCCC consistente nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e ulteriormente precisati nel presente regolamento e ai requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto; l) «quota per casi di forza maggiore», una quota di emissioni rilasciata per casi di forza maggiore in conformità del disposto dell’ della direttiva 2003/87/CE; m) «incongruenza», un’irregolarità accertata dal CITL o dal catalogo UNFCCC consistente nel fatto che le informazioni riguardanti le quote di emissioni, i conti o le unità di Kyoto fornite da un registro nell’ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute in uno dei due suddetti cataloghi; n) «unità di Kyoto», un’unità di quantità assegnata (AAU), un’unità di assorbimento (Removal Unit — RMU), un’unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Unit — ERU) o una riduzione certificata delle emissioni (Certified Emission Reduction — CER); o) «procedura», una qualsiasi delle procedure di cui all’; p) «registro», un registro istituito, gestito e mantenuto in conformità del disposto dell’ della decisione n. 280/2004/CE, comprendente un registro istituito a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE; q) «amministratore del registro», l’autorità competente, la persona o le persone designate dallo Stato membro o dalla Commissione ai fini della gestione e della tenuta di un registro, in conformità del disposto della direttiva 2003/87/CE, della decisione n. 280/2004/CE e del presente regolamento; r) «unità di assorbimento» (Removal Unit — RMU), un’unità rilasciata ai sensi dell’ del protocollo di Kyoto; s) «CER temporanea» (tCER), una CER rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito che, con riserva delle decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di impegno successivo a quello nel quale è stata rilasciata; t) «CER a lungo termine» (lCER), una CER rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito che, con riserva delle decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di contabilizzazione dell’attività per la quale è stata rilasciata; u) «registro di un paese terzo», un registro istituito, gestito e mantenuto da un paese incluso nell’allegato B del protocollo di Kyoto che ha ratificato il protocollo e che non è uno Stato membro dell’Unione europea; v) «operazione», il rilascio, il trasferimento, l’acquisizione, la restituzione, la cancellazione e la sostituzione di quote, nonché il rilascio, il trasferimento, l’acquisizione, la cancellazione e il ritiro di ERU, CER, AAU e RMU e il riporto di ERU, CER e AAU; w) «catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC)», il catalogo indipendente delle operazioni istituito, gestito e mantenuto dal Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; x) «responsabile della verifica», un organismo di verifica competente, indipendente e accreditato incaricato di svolgere la verifica e di riferire sulle risultanze della stessa, secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE; y) «anno», l’anno solare, definito in base all’ora di Greenwich (Greenwich Mean Time — GMT). CAPO II REGISTRI E CATALOGHI DELLE OPERAZIONI
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