Art. 7

In vigore dal 14 dic 2004
1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano. 2.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2005. 3.   La cauzione relativa al titolo d’importazione è di 20 EUR per capo e viene depositata dal richiedente unitamente alla domanda di titolo. 4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. 5.   In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. 6.   Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è stato responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell’acquisto, del trasporto e dell’immissione in libera pratica degli animali in parola. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi: — la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell’apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore, — il documento di trasporto rilasciato al titolare per gli animali in questione, — la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione, nella casella 8, il nome e l’indirizzo del titolare del titolo.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2004/2124 | Portale Normativo