Art. 5

In vigore dal 14 dic 2004
1.   La cauzione relativa ai diritti d’importazione è fissata a 3 EUR per capo. Essa deve essere depositata presso l’autorità competente unitamente alla domanda di diritti d’importazione. 2.   Devono essere chiesti titoli di importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85. 3.   Se dall’applicazione della percentuale di riduzione di cui all’ risultano minori diritti di importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.
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