Art. 3
In vigore dal 14 dic 2004
1. Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell’IVA.
2. Le domande di diritti d’importazione:
—
riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi,
e
—
non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.
Qualora le domande superino tale quantitativo, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.
3. Le domande di diritti di importazione vanno presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles), del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Ogni interessato può presentare una sola domanda per il contingente di cui all’, paragrafo 1. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l’indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell’allegato del presente regolamento per le domande effettivamente presentate.
Storico versioni
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