Art. 1
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 8 dic 2004
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per i seguenti tipi di burro di cui al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (6):
a)
burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui ai codici dei prodotti ex ex 0405 10 19 9500 ed ex ex 0405 10 19 9700;
b)
butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 190 kg, di cui al codice del prodotto ex ex 0405 90 10 9000.
I prodotti menzionati al primo comma sono destinati all’esportazione verso le seguenti destinazioni:
—
Russia (codice della destinazione 075),
—
tutte le altre destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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