Art. 2
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 8 dic 2004
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.».
Storico versioni
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