Art. 1 · All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 8 dic 2004
«1.   È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per i seguenti tipi di burro di cui al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (6): a) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui ai codici dei prodotti ex ex 0405 10 19 9500 ed ex ex 0405 10 19 9700; b) butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 190 kg, di cui al codice del prodotto ex ex 0405 90 10 9000. I prodotti menzionati al primo comma sono destinati all’esportazione verso le seguenti destinazioni: — Russia (codice della destinazione 075), — tutte le altre destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.».
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