Art. 4
In vigore dal 7 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(2) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).
(3) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).
(4) GU L 350 del 25.11.2004, pag. 1.
(5) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 607/2003 (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).
(7) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35.
ALLEGATO I
«ALLEGATO
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
Numero d’ordine
Codice NC
Suddivisione TARIC
Designazione delle merci
Volume del contingente tariffario annuale
(peso netto)
Dazio applicabile al contingente
09.1581
0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 10 15
0304 10 17
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana
30 tonnellate
Esenzione
ex 0304 10 19
40
ex 0304 10 91
0304 20 15
0304 20 17
10
ex 0304 20 19
50
ex 0304 90 10
11, 17, 40
ex 0305 10 00
10
ex 0305 30 90
0305 49 45
50
ex 0305 59 80
61
ex 0305 69 80
61
09.1582
0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana
210 tonnellate
Esenzione
ex 0304 10 19
30
ex 0304 10 91
20
ex 0304 20 19
40
ex 0304 90 10
16
ex 0305 10 00
20
ex 0305 30 90
60
ex 0305 49 80
30
ex 0305 59 80
63
ex 0305 69 80
63
09.1583
ex 0301 99 90
0302 69 61
0303 79 71
80
Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana
35 tonnellate
Esenzione
ex 0304 10 38
80
ex 0304 10 98
77
ex 0304 20 94
50
ex 0304 90 97
82
ex 0305 10 00
30
ex 0305 30 90
70
ex 0305 49 80
40
ex 0305 59 80
65
ex 0305 69 80
65
09.1584
ex 0301 99 90
0302 69 94
15, 17, 28 (1)
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana
dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 550 tonnellate + aumento di 66,66 tonnellate dal 1o maggio al 31 dicembre 2004
dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 e per ciascun anno successivo: 650 tonnellate
Esenzione
ex 0303 77 00
10
ex 0304 10 38
85
ex 0304 10 98
79
ex 0304 20 94
60
ex 0304 90 97
84
ex 0305 10 00
40
ex 0305 30 90
80
ex 0305 49 80
50
ex 0305 59 80
67
ex 0305 69 80
67
09.1585
1604 13 11
1604 13 19
Preparazioni e conserve di sardine
dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 180 tonnellate
6 %
ex 1604 20 50
10, 19
09.1586
1604 16 00
1604 20 40
Preparazioni e conserve di acciughe
dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 40 tonnellate + aumento di 6,66 tonnellate dal 1o maggio al 31 dicembre 2004
Esenzione
09.1587
1604
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
dal 1o maggio al 31 dicembre 2004: 860 tonnellate
dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 e per ciascun anno successivo: 1 550 tonnellate
Esenzione
(1) A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 15, 17 e 28 saranno sostituite con la suddivisione 22.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
PARTE I: CROAZIA
Numero d'ordine
Codice NC
Suddivisione TARIC
Designazione delle merci
Volume del contingente annuale
(in hl)
Dazio applicabile al contingente
09.1588
ex 2204 10 19
91, 99
Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 30 000 + aumento di 9 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004
Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 44 000 (1)
Esenzione
ex 2204 10 99
91, 99
2204 21 10
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri
ex 2204 21 79
79
80
ex 2204 21 80
79
80
ex 2204 21 83 (2)
10
79
80
ex 2204 21 84 (3)
10
79
80
ex 2204 21 94
10
30 (4)
ex 2204 21 98
10
30 (4)
ex 2204 21 99
10
09.1589
2204 29 10
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 15 000 + aumento di 9 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004
Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 29 000
Esenzione
2204 29 65
ex 2204 29 75
10
2204 29 83
ex 2204 29 84
10
30 (4)
ex 2204 29 94
10
30 (4)
ex 2204 29 98
10
30 (4)
ex 2204 29 99
10
PARTE II: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
Numero d'ordine
Codice NC
Suddivisione TARIC
Designazione delle merci
Volume del contingente annuale
(in hl)
Dazio applicabile al contingente
09.1558
ex 2204 10 19
91, 99
Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 27 000 + aumento di 1 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004
Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 37 000 (5)
Esenzione
ex 2204 10 99
91, 99
2204 21 10
Vini di qualità di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri
ex 2204 21 79
79
80
ex 2204 21 80
79
80
ex 2204 21 83 (6)
10
79
80
ex 2204 21 84 (7)
10
79
80
ex 2204 21 94
10
30 (8)
ex 2204 21 98
10
30 (8)
ex 2204 21 99
10
09.1559
2204 29 10
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 273 000 + aumento di 59 666,66 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004
Per ogni anno successivo: dal 1o gennaio al 31 dicembre: 354 500 (9)
Esenzione
2204 29 65
ex 2204 29 75
10
2204 29 83
ex 2204 29 84
10
30 (8)
ex 2204 29 94
10
30 (8)
ex 2204 29 98
10
30 (8)
ex 2204 29 99
10
(1) Il volume del contingente sarà aumentato ogni anno di 10 000 hl, a condizione che nell’anno precedente sia stato utilizzato almeno l’80 % del quantitativo ammissibile. L’aumento annuo sarà applicato fino a quando la somma dei contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.1588 e 09.1589 raggiungono i 98 000 hl.
(2) A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.
(3) A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.
(4) A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.
(5) Dal 1o gennaio 2006, questo contingente tariffario aumenterà di 6 000 hl all’anno.
(6) A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.
(7) A decorrere dal 1 gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.
(8) A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.
(9) Dal 1o gennaio 2006, questo contingente tariffario diminuirà ogni anno di 6 000 hl.»
Storico versioni
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