Art. 3

In vigore dal 7 dic 2004
I quantitativi che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, sono stati immessi in libera circolazione a partire dal 1o gennaio 2004, nell’ambito dei contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.1581, 09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 e 09.1559, saranno, all’entrata in vigore del presente regolamento, tenuti in debito conto per quanto riguarda la determinazione dei rispettivi contingenti tariffari di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, modificati dal presente regolamento.
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