Art. 2
Il regolamento (CE) n. 2597/2001 è modificato come segue:
In vigore dal 7 dic 2004
1)
Il titolo è sostituito dal seguente:
2)
L' è sostituito dal testo seguente:
«
1. I vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'allegato, beneficiano, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, di un'esenzione dai dazi doganali, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari annui specificati nell'allegato e conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Se uno di questi paesi prevede sovvenzioni all'esportazione per i prodotti in questione, il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nei protocolli aggiuntivi di cui alle decisioni 2001/919/CE, 2001/918/CE e 2001/916/CE (di seguito protocolli aggiuntivi sul vino) sarà sospeso per quel paese.»
3)
L' è sostituito dal testo seguente:
«
Fatte salve le condizioni di cui al punto 5, lettera a), dell'allegato 1 di ogni protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vini nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari di cui all', paragrafo 1, si applicano le disposizioni stabilite nei protocolli relativi alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa:
—
all'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia,
—
all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra,
—
e all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra.»
4)
L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 5
1. I contingenti tariffari individuali per i vini originari della Repubblica di Croazia relativi alla parte I, di cui al numero d'ordine n. 09.1588 saranno aumentati ogni anno.
2. L'incremento annuo di cui al paragrafo 1 può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del rispettivo volume aperto nell'ambito del precedente anno.
La Commissione riesaminerà i volumi utilizzati ogni anno e adotterà le misure per introdurre gli adeguamenti necessari per i volumi relativi alla Croazia.»
5)
L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2088:oj#art-2