Art. 1

In vigore dal 29 nov 2004
Nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il 2004 è fissato come segue: — per ogni operatore tradizionale A/B: 1,00261; — per ogni operatore non tradizionale C: 1,00894. Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 3 dicembre 2004, i rispettivi quantitativi di riferimento adattati in applicazione del presente articolo.
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