Art. 1
In vigore dal 29 nov 2004
Nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il 2004 è fissato come segue:
—
per ogni operatore tradizionale A/B: 1,00261;
—
per ogni operatore non tradizionale C: 1,00894.
Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 3 dicembre 2004, i rispettivi quantitativi di riferimento adattati in applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2044:oj#art-1