Art. 2

In vigore dal 29 nov 2004
Gli operatori possono presentare domande di titoli il 7 e 8 dicembre 2004. Per essere ammissibili le domande di titolo di importazione presentate da un operatore tradizionale non possono riguardare un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento, notificato in applicazione dell’, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli di importazione rilasciatigli per il 2004. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli di importazione senza indugio.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/2044 | Portale Normativo