Art. 3

In vigore dal 22 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN (1)  Parere espresso il 14 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  Parere espresso il 27 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. (4)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (5)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11). (6)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 21). (7)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).»; (8)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11). (9)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 21). (10)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).»;
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