Art. 2

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è modificato come segue:

In vigore dal 22 nov 2004
1) All’, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari concernenti le norme di qualità e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari nonché i simboli grafici previsti nella pertinente normativa comunitaria, in particolare il simbolo grafico per le regioni ultraperiferiche;»; 2) All’articolo 4 è soppresso il paragrafo 2. 3) All’articolo 5 è soppresso il paragrafo 2. 4) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   Per la realizzazione delle azioni di cui all', lettere a), b), c) e d), e in conformità con le linee direttrici di cui all’articolo 5, la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di promozione e d’informazione aventi una durata massima di tre anni. Gli Stati membri redigono un disciplinare in cui sono stabiliti i requisiti e i criteri di valutazione dei programmi. 2.   Gli Stati membri interessati controllano l’opportunità dei programmi proposti e la conformità degli stessi con le disposizioni del presente regolamento, con le linee direttrici di cui all’articolo 5 e con i relativi disciplinari. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione. Una volta esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri stabiliscono un elenco di programmi nei limiti dei fondi disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei programmi e una copia degli stessi. Qualora constati che un programma presentato, o alcune azioni dello stesso, non siano conformi alla normativa comunitaria o alle linee direttrici di cui all’articolo 5 o non rispondano ai criteri del rapporto qualità/prezzo, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Trascorso tale termine, il programma è considerato ammissibile. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d’accordo con l’organizzazione proponente, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2. 4.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, decide quali programmi sono accettati nonché le dotazioni finanziarie corrispondenti. Viene data la priorità ai programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di uno Stato membro. 5.   Dopo aver bandito un invito a presentare proposte con i mezzi idonei, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che attuano i programmi. Tuttavia, a certe condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare certe parti del programma. 6.   Secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»; 5) L’articolo 7 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»; 6) È aggiunto il seguente articolo: «Articolo 7 bis Dopo che il comitato di gestione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, o, se del caso, i comitati regolamentari di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91 (8), (CEE) n. 2081/92 (9) o (CEE) n. 2082/92 (10) del Consiglio sono stati informati, la Commissione decide in merito alle seguenti azioni: a) azioni indicate all’, lettera e), del presente regolamento; b) azioni indicate all’, lettere b), c) e d), del presente regolamento, ove tali azioni siano di interesse comunitario o nessuna proposta idonea sia stata presentata secondo la procedura stabilita agli articoli 6 o 7 del presente regolamento. 7) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara aperto o ristretto: a) gli eventuali assistenti tecnici per la valutazione dei programmi proposti, compresi gli organismi d’esecuzione proposti; b) l’organismo o gli organismi responsabili dell’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 7 bis.»; 8) L’articolo 9 è modificato come segue: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità dell’articolo 8, lettera a). 2.   La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di cui agli articoli 6 e 7 non può superare il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi promozionali della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale. 3.   L’organizzazione o le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi di cui all’articolo 6 a concorrenza almeno del 20 % del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri in questione, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2. Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono determinate al momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 36 del trattato e che la Commissione ha deciso di accettare a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 7, paragrafo 3.»; 9) All’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti: «2.   Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti di cui trattasi, sorveglia la corretta esecuzione dei programmi di cui agli articoli 6 e 7. 3.   Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo dei programmi di cui agli articoli 6 e 7 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo o promozionale prodotto nell’ambito di un programma accettato sia conforme al diritto comunitario.»; 10) È aggiunto il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Prima di stabilire l’elenco di cui all’articolo 4, di redigere le linee direttrici di cui all’articolo 5, di approvare i programmi di cui agli articoli 6 e 7, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 7 bis o ancora di adottare misure di attuazione ai sensi dell’articolo 12, la Commissione può consultare: a) il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola»; b) i gruppi di lavoro tecnici «ad hoc» costituiti da membri del comitato di gestione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e/o esperti nel settore della promozione e della pubblicità.»; 11) L’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.».
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