Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2702/1999 è modificato come segue:
In vigore dal 22 nov 2004
1)
All’, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari concernenti le norme di qualità e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari nonché i simboli grafici previsti nella pertinente normativa comunitaria;»;
2)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'elenco dei prodotti e dei mercati di cui, rispettivamente, agli .
Tuttavia, nel frattempo tale elenco può essere modificato all'occorrenza.
2. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può adottare linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne d’informazione e di promozione a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.»;
3)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. Per la realizzazione delle azioni di cui all', lettere a), b), c), d) ed e), e fatto salvo l'articolo 6, la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di promozione e d’informazione aventi una durata massima di tre anni.
Gli Stati membri redigono un disciplinare in cui sono stabiliti i requisiti e i criteri di valutazione dei programmi.
2. Gli Stati membri interessati controllano l’opportunità dei programmi proposti e la conformità degli stessi con le disposizioni del presente regolamento, con le linee direttrici adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e con i relativi disciplinari. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione.
Una volta esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri stabiliscono un elenco di programmi nei limiti dei fondi disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei programmi e una copia degli stessi.
Qualora constati che un programma presentato, o alcune azioni dello stesso, non siano conformi alla normativa comunitaria o non rispondano ai criteri del rapporto qualità/prezzo, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Trascorso tale termine, il programma è considerato ammissibile.
Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d’accordo con l’organizzazione proponente, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
4. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, decide quali programmi sono accettati nonché le dotazioni finanziarie corrispondenti. Viene data la priorità ai programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di un paese terzo.
5. Dopo aver bandito un invito a presentare proposte con i mezzi idonei, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che attuano i programmi. Tuttavia, a certe condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare certe parti del programma.
6. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;
4)
È aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 7 bis
Dopo che il comitato di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o, se del caso, i comitati regolamentari di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91 (5), (CEE) n. 2081/92 (6) o (CEE) n. 2082/92 (7) del Consiglio sono stati informati, la Commissione decide in merito alle seguenti azioni:
a)
azioni indicate all’, lettere f) e g), del presente regolamento;
b)
azioni indicate all’, lettere a), b), c), d) ed e), del presente regolamento, ove tali azioni siano di interesse comunitario o nessuna proposta idonea sia stata presentata secondo la procedura stabilita all’articolo 7 del presente regolamento;
c)
azioni realizzate da un’organizzazione internazionale secondo quanto previsto all’articolo 6 del presente regolamento.
5)
L’articolo 8 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dal seguente:
«—
l’organismo o gli organismi incaricati dell’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 7 bis,»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo dei programmi di cui all’articolo 7 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo o promozionale prodotto nell’ambito di un programma accettato sia conforme al diritto comunitario.»;
6)
L’articolo 9 è modificato come segue:
a)
il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo restando il paragrafo 4, la Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino.
2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di cui all’articolo 7 non può superare il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi promozionali della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.
3. L’organizzazione o le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi di cui all’articolo 7 a concorrenza almeno del 20 % del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2. Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono determinate al momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 36 del trattato e che la Commissione ha deciso di accettare a norma dell’articolo 7, paragrafo 4.»;
7)
È aggiunto il seguente articolo 12 bis:
«Articolo 12 bis
Prima di stabilire l’elenco e le linee direttrici di cui all’articolo 5, o di accettare i programmi di cui all’articolo 7, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 7 bis o ancora di adottare misure di attuazione ai sensi dell’articolo 11, la Commissione può consultare:
a)
il gruppo permanente “Promozione dei prodotti agricoli” del comitato consultivo “Qualità e sanità della produzione agricola”;
b)
i gruppi di lavoro tecnici “ad hoc” costituiti da membri del comitato di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e/o esperti nel settore della promozione e della pubblicità.»;
8)
All’articolo 13 la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».
9)
All’articolo 15 è soppresso il secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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