Art. 5

Statistiche

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I immessi in libera pratica nel mese in questione, indicando il codice della nomenclatura combinata e le sue unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore. 2.   Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell'anno precedente.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/2222 — Statistiche | Portale Normativo