Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 nov 2004
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell’Ucraina.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nel capitolo II, sezione 1.
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.
Storico versioni
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