Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell’Ucraina. 2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I. 3.   La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nel capitolo II, sezione 1. 4.   L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità. 5.   Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2222 — Ambito di applicazione | Portale Normativo