Art. 2

Limiti quantitativi

In vigore dal 19 nov 2004
1.   L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri a norma dell'. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore. 2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. 3.   Le importazioni dei prodotti soggette a licenza dal 1o gennaio 2004 in virtù della decisione 2003/893/CE del Consiglio vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2004 indicati nell'allegato V. 4.   Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.
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