Art. 23

In vigore dal 19 nov 2004
Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri a norma dell', paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2004/2222 | Portale Normativo