Art. 25
In vigore dal 19 nov 2004
1. La licenza di esportazione di cui all' e il certificato di origine di cui all’allegato II possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
—
due lettere che indicano il paese esportatore: UA = Ucraina
—
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE
=
Belgio
CZ
=
Repubblica ceca
DK
=
Danimarca
DE
=
Germania
EE
=
Estonia
EL
=
Grecia
ES
=
Spagna
FR
=
Francia
IE
=
Irlanda
IT
=
Italia
CY
=
Cipro
LV
=
Lettonia
LT
=
Lituania
LU
=
Lussemburgo
HU
=
Ungheria
MT
=
Malta
NL
=
Paesi Bassi
AT
=
Austria
PL
=
Polonia
PT
=
Portogallo
SI
=
Slovenia
SK
=
Slovacchia
FI
=
Finlandia
SE
=
Svezia
GB
=
Regno Unito,
—
un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «4» per il 2004;
—
un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
—
un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:2222:oj#art-25