Art. 3

In vigore dal 2 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 181 del 18.5.2004, pag. 5. (3)  Commissione delle Comunità europee, Direzione generale del Commercio, Direzione B, ufficio J-79 5/16, 1049 Bruxelles (Belgio). ALLEGATO La fattura commerciale valida di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento deve includere una dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società, secondo lo schema seguente: 1) nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale; 2) la seguente dichiarazione «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [volume] di compensato di okoumé venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»; 3) data e firma.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/1942 | Portale Normativo