Art. 2

In vigore dal 2 nov 2004
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 988/2004 della Commissione sulle importazioni di legno compensato di okoumé di cui al codice NC ex 4412 13 10 (codice TARIC 4412131010), originario della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. La parte degli importi depositati che supera l'importo dei dazi antidumping definitivi è liberata. Qualora i dazi definitivi siano superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori. Gli importi depositati per l’importazione del legno compensato di okoumé ricoperto con una pellicola dovrebbero essere liberati.
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