Art. 3

In vigore dal 22 ott 2004
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e se del caso per i contingenti di cui all’allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per telex o fax utilizzando il modello di cui all’allegato III. 2.   Tale notifica comprende per ciascun gruppo e se del caso per ciascun contingente: a) l’elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi in base al codice del prodotto della nomenclatura combinata e al codice corrispondente secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2004)»; c) i quantitativi dei prodotti di cui trattasi esportati dal richiedente nell’ultimo triennio; d) il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente.
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