Art. 2

In vigore dal 22 ott 2004
1.   Le domande di titoli provvisori di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») devono essere presentate alle autorità competenti dal 26 al 29 ottobre 2004 al più tardi. 2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti a cui si fa riferimento in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all’allegato I, colonna 3. Le domande sono redatte secondo il modello di cui all’allegato II. 3.   Il titolo deve vertere al massimo sul 40 % del quantitativo disponibile per il gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 4, e per il relativo contingente. 4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Se il richiedente presenta in uno o più Stati membri più domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono considerate inammissibili. 5.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, si presume che tutte le domande presentate entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state presentate il 26 ottobre 2004.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1847 | Portale Normativo