Art. 3
In vigore dal 22 ott 2004
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e se del caso per i contingenti di cui all’allegato I.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per telex o fax utilizzando il modello di cui all’allegato III.
2. Tale notifica comprende per ciascun gruppo e se del caso per ciascun contingente:
a)
l’elenco dei richiedenti;
b)
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi in base al codice del prodotto della nomenclatura combinata e al codice corrispondente secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2004)»;
c)
i quantitativi dei prodotti di cui trattasi esportati dal richiedente nell’ultimo triennio;
d)
il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente.
Storico versioni
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