Art. 1

1.   Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

In vigore dal 21 ott 2004
a) al Belgio viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; b) al Portogallo viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; c) alla Grecia viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; d) a Cipro viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II. 2.   Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004. Al termine del periodo transitorio Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro trasmettono i dati prescritti a partire dall’anno di riferimento 2006.
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