Art. 1
1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:
In vigore dal 21 ott 2004
a)
al Belgio viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II;
b)
al Portogallo viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II;
c)
alla Grecia viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II;
d)
a Cipro viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.
Al termine del periodo transitorio Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro trasmettono i dati prescritti a partire dall’anno di riferimento 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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