Art. 2
In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).
(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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