Art. 3
In vigore dal 19 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta eccezione per i punti 1) e 2) dell’allegato.
I punti 1) e 2) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:305:oj#art-3