Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta eccezione per i punti 1) e 2) dell’allegato. I punti 1) e 2) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
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