Art. 2

In vigore dal 19 ott 2004
1.   Per il 2004, i volumi dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.1937, 09.1939 e 09.1941 sono limitati a otto dodicesimi dei rispettivi volumi annuali. Le frazioni di chilogrammo vengono arrotondate al chilogrammo superiore. 2.   Per il 2004, vengono aggiunti, rispettivamente, quantitativi supplementari di 20 e 1 000 tonnellate ai contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.1925 e 09.1929.
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