Art. 1

In vigore dal 14 ott 2004
Per la campagna di commercializzazione 2003/2004 l’ammontare di cui all’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole, è fissato a 5,151 EUR per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1776:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo