Art. 1
In vigore dal 14 ott 2004
Per la campagna di commercializzazione 2003/2004 l’ammontare di cui all’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole, è fissato a 5,151 EUR per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.
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