Art. 2
In vigore dal 14 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13).
(3) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 15.
(4) Cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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