Art. 2
In vigore dal 11 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1691/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1811:oj#art-2