Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato come segue:

In vigore dal 11 ott 2004
1) Nell'allegato IV è aggiunto il seguente punto: «19.   Divieto di pesca a strascico nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Stati membri, nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate: a) Azzorre Latitudine 36° 00′ N longitudine 23° 00′ O Latitudine 42° 00′ N longitudine 23° 00′ O Latitudine 42° 00′ N longitudine 34° 00′ O Latitudine 36° 00′ N longitudine 34° 00′ O b) Isole Canarie e Madera Latitudine 27° 00′ N longitudine 19° 00′ O Latitudine 26° 00′ N longitudine 15° 00′ O Latitudine 29° 00′ N longitudine 13° 00′ O Latitudine 36° 00′ N longitudine 13° 00′ O Latitudine 36° 00′ N longitudine 19° 00′ O». 2) Nell’allegato V, al punto 6 è aggiunta la seguente lettera: «g) In deroga al numero di giorni in mare di cui alla lettera a), tabella I “Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 4a”, gli Stati membri possono aumentare il numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di un peschereccio, portandoli a 12 per i pescherecci dotati di VMS e in possesso dei permessi di pesca speciali di cui al punto 17, lettera b) dell’allegato IV validi per almeno un mese civile. Tali pescherecci: — devono comunicare alle autorità nazionali il luogo e l'ora in cui gli sbarchi di pesce saranno effettuati almeno quattro ore prima di ogni sbarco, — possono cumulare i giorni di cui alla lettera b) solo per il periodo in cui il permesso speciale di pesca, di cui al punto 17, lettera b), dell’allegato IV, è detenuto senza interruzione, — possono trasferire i giorni di cui al punto 10 solo ai pescherecci che beneficiano di un aumento dei giorni di pesca in conformità del presente punto.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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