Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (3)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1691/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 3).
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